Il Tar ha dato ragione al Comune di Angri, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Violante, in merito al ricorso presentato dalla Coop. Sociale “L.F.S. Global Care” e dalla Coop. Sociale “La Forza del Silenzio” che avevano imboccato la via della giustizia per chiedere la sospensione dell’efficacia relativa alla determina n. 938/2022 del 05.12.2022, con la quale il Comune di Angri ha revocato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione a favore di soggetti privati dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed indetto una nuova procedura, in uno al successivo bando.
Il Tribunale amministrativo regionale, composto dal presidente Pierangelo Sorrentino, da Fabio Di Lorenzo, Referendario Raffaele Esposito, Referendario, Estensore, ha esaminato il ricorso e accertato “che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto: l’atto impugnato provvede al ritiro dell’avviso sulla base delle argomentazioni formulate dalla Commissione di gara nel verbale n. 5 dallo stesso richiamato; i rilievi contenuti nel verbale risultano fondati in quanto: — la difformità dell’avviso rispetto al pertinente schema di avviso pubblico predisposto dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha determinato, da un lato, la valutazione di elementi economici (relativi alla spesa proposta dal concorrente a vantaggio, in ultima analisi, dell’Amministrazione) unitamente a elementi tecnici (oggetto peraltro di apprezzamento discrezionale) e dall’altro la mancata valutazione della complessiva sostenibilità economico-finanziaria della proposta (tenendo conto anche dell’obiettivo di valorizzazione sociale del bene).
Ad un passo dal completamento delle procedure del precedente bando la commissione formata dal presidente Marco Previdera e dai componenti Michele Grimaldi e Manuela Vitale “ha rilevato che tra le prescrizioni (tra l’altro a pena di esclusione) non figura quello relativo alle spese previste pur essendo pur essendo, questo, un rilevante elemento riportato nella griglia di valutazione, alla terza voce degli elementi che la compongono (“…somma investita nella ristrutturazione, adeguamento funzionale e allestimenti del bene”).
Atteso che tale situazione comporta un’evidente disparità nell’attribuzione dei punteggi tra chi ha indicato tale somma e chi non l’ha indicata, questa Commissione ritiene di dover rappresentare al RUP l’opportunità di riconsiderare l’Avviso, anche al fine di uniformarlo agli standard nazionali, tenendo conto della documentazione disponibile e scaricabile dal sito web dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, si legge nel corpo del verbale.