E’ stato ritenuto “inammissibile” dal Tar della Campania il ricorso presentato da ventisei candidati al concorso indetto dall’azienda “Angri Eco Servizi” per 13 operatori da inserire nel comparto di raccolta e spazzamento e due nel settore della manutenzione del verde pubblico.
Va in archivio una lunga disputa legale tra le parti cominciata all’indomani dell’esclusione della graduatoria dei ventisei ricorrenti, rappresentati dall’avvocato Ciro Renino, che hanno intenso impugnare l’elenco redatto dalla commissione esaminatrice dopo la prova preselettiva.
Nella circostanza il legale dei ventisei ricorrenti ha chiesto l’annullamento “della determina del Direttore Generale dell’AES numero 117, del 22/07/2020, del Bando di Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato full time di numero 15 operatori ecologici livello professionale 2° posizione parametrale b – ccnl utilitalia igiene ambientale aziende municipalizzate per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali di cui 13 addetti alle attività di spazzamento/raccolta rifiuti, e attività, accessorie e complementari e 2 addetti manutenzione area verde pubblica, privo di data di emissione e pubblicazione , adottato apparentemente in seguito di determina del Direttore Generale, numero 117 del 2020 e per il riconoscimento, eventuale, degli istanti ad essere ammessi alle successive fasi del concorso ed avverso la successiva graduatoria di preselezione, mai pubblicata o comunque pubblicata in tempi tali da non consentirne la visione e l’analisi comunque comunicata a parte ricorrente solo in data 13 gennaio 2022, a seguito di istanza di accesso agli atti realizzata ai sensi della 241 del 1990 e comunque per l’annullamento di ogni atto prodromico o conseguente a quelli qui espressamente impugnati, pur non conosciuti”, come si evince dagli atti pubblicati.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), ha, pertanto, ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto: “non risulta né allegato, né documentato alcun profilo di eventuale illegittimità dell’esito negativo della prova preselettiva concorsuale alla quale hanno partecipato gli instanti”.