Stangata per l’Angri in seguito all’increscioso episodio registratosi in occasione della gara con la Sanseverinese. Il giudice Sportivo ha usato la mano pesante infliggendo una dura sanzione alla compagine grigio rossa. Questo il testo del comunicato ufficiale: presenza all’interno del campo di alcuni sostenitori della squadra locale che minacciavano alcuni calciatori della squadra ospite; ciò scaturito dal comportamento gravemente oltraggioso di un calciatore della squadra ospitata (vedi provvedimento disciplinare).
A seguito dell’intervento dei carabinieri che accompagnavano fuori gli estranei, il pubblico locale iniziava un lancio di sassi e di bottiglie di vetro e plastica, ritardando l’inizio del secondo tempo di circa sette minuti. A seguito del lancio di oggetti, una bottiglia di vetro colpiva alla gamba, procurando fuoruscita di sangue, il calciatore della squadra ospite, resosi responsabile del gesto oltraggioso, il quale lasciava il campo. Per tali gravi comportamenti, si dispone che la Società U.S. Grigio Rossi disputi le prossime tre gare casalinghe, a porte chiuse. Inoltre la società è stata multata di 350,00 euro.
Ma le brutte notizie in casa grigio rossa arrivano anche dall’analisi del reclamo presentato dal Calpazio (partita finita 1-1) sul campo. Il giudice sportivo ha accolto il reclamo per la posizione irregolare di Quattroventi in campo nonostante una squalifica.
“Il GST, letto il reclamo ritualmente proposto dall’ASD CALPAZIO, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la stessa chiede che le venga assegnata la vittoria di ufficio della gara, terminata sul campo con il risultato di 1 ad 1, per il presunto indebito impiego del calciato re QUATTROVENTI LUIGI (15.9.94) nella gara in quanto squalificato fino al 16/03/2017, come da C.U. n. 35 del 16.2.2017, pag. 810, della Delegazione Provinciale di Salerno; espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici del CR CAMPANIA e recuperata la idonea documentazione, è emerso che il calciatore Quattroventi Luigi, nato 15/09/11194, che ha partecipato alla gara oggetto del reclamo, è senza ombra di dubbio (identità accertata anche previa convocazione del calciatore Quattroventi), lo stesso calciatore di cui alla squalifica fino al 16/03/2017, contenuta nel C.U. n. 3 5 pag. 810, della DP Salerno e quindi in corso di squalifica alla data di disputa della gara Calpazio – U.S. Grigio Rossi 1927; per tutto quanto innanzi rilevato, questo GST , accertata la fondatezza del reclamo, delibera, in accoglimento del reclamo della società Calpazio ed in applicazione dell’articolo 17 del CGS, di infliggere alla società ASD US GRIGIO ROSSI 1927 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3;inibisce da ogni attività fino al 20.4.17 il Sig. Liguori Pasquale, quale dirigente accompagnatore della ASD US GRIGIO ROSSI 1927, per aver inserito in distinta e fatto giocare un tesserato squalificato; commina altresì l’ammenda di euro 135,00 alla ASD US GRIGIO ROSSI 1927 per la presenza di tesserato squalificato; infligge, infine, al calciatore Quattroventi Luigi n. 3 giornate di squalifica , per i motivi di cui sopra; ordina restituirsi la tassa reclamo, se versata”.