In riferimento alla questione finanziaria ripresa ad hoc dalla maggioranza consiliare, al fine di giustificare la propria deludente azione amministrativa, ritengo opportuno intervenire e riportare una relazione oggettiva che possa mettere a conoscenza i cittadini angresi delle questioni tecniche e non delle usuali e dunque poco attendibili azioni di rifugio dalle responsabilità amministrative.
E’ infatti intollerabile ascoltare il solito piagnisteo delle accuse al passato (per giunta senza argomentazioni reali), volto a svilire il tanto lavoro profuso che ha consentito comunque al paese di raggiungere un punto zero, anche perché risulta istituzionalmente scorretto e sgarbato; il tutto condito da una totale assenza di concretezza in tema di risultati amministrativi.
Accogliendo i consigli dei più saggi, quando li ritenevo validi, non ho mai fatto accuse alle passate gestioni, che affrontavano vincoli normativi differenti mai paragonabili a quelli successivi.
Il primo problema da sviscerare è quello dei punti salienti della deliberazione della Corte dei Conti, di modo almeno da aprire un ragionamento più serio e senza polemiche strumentali.
Il Comune di Angri con Delibera C.C. 37 del 27.05.2013 approva il rendiconto relativo al periodo finanziario 2012.
A tale delibera, così come previsto dalla vigente normativa, risulta allegato il parere dei revisori contabili che evidenzia alcune note criticità inviate alla sezione regionale Campania della corte dei conti che ha adottato la tanto strumentalizzata deliberazione.
La prima questione riguarda la compromissione degli equilibri di bilancio sostenuti dall’attività di recupero dell’evasione.
In effetti, le entrate previste dall’attività di accertamento sono state impiegate come da prospetto che segue:
Impieghi | Fonti | ||||||||
€ 331.704,15 | debiti fuori bilancio ante 2010 | € 3.713.868,00 | entrate da accertamento previste | ||||||
€ 813.096,65 | copertura perdite azienda speciale | € 1.123.445,00 | aggio | ||||||
€ 108.768,15 | debiti fuori bilancio ante 2010 | ||||||||
€ 131.450,87 | somme accantonate per debiti fuori bilancio da riconoscere | ||||||||
€ 600.000,00 | copertura perdita Azienda speciale | ||||||||
€ 10.523,00 | spese di giudizio | ||||||||
€ 47.069,28 | rimborso tributi non dovuti | ||||||||
€ 547.811,00 | impegni per accantonamento somme copertura passività potenziali | ||||||||
€ 2.590.423,10 | € 2.590.423,00 | ||||||||
Dunque a copertura di spese improcrastinabili non ulteriormente riducibili. In sostanza, il comune avrebbe avuto serissime problematiche per il raggiungimento degli equilibri allorquando non fosse stata avviata la tanto vituperata attività di recupero dell’evasione, sostituibile solamente da un massiccio aumento delle aliquote correnti, a solo danno dei contribuenti già noti ai ruoli tributari comunali.
La Corte rileva inoltre che, sebbene ci fosse in previsione l’entrata di cui sopra, si rilevava un basso flusso finanziario in entrata.
Risulta infatti noto che l’arco temporale di esistenza dell’accertamento tributario, che va dalla notifica alla soluzione del medesimo (pagamento, sentenza, sgravio, adesione, autotutela) non è inferiore, nella migliore delle ipotesi, ovvero in caso di pagamento, a 60 giorni. Dato però la grossa percentuale di contenzioso, l’attività si prolunga molto oltre, 150 giorni per lo meno (60 per ricorrere più 90 in caso di accertamento con adesione laddove ne ricorrano i presupposti).
Tutto ciò per evidenziare che i dovuti rilievi della corte si riferiscono ad una fase statica, ad un fotogramma contabile relativo alla data di approvazione del rendiconto, non già alla dinamica dei flussi finanziari dell’ente, per definizione in continua evoluzione.
Inoltre, il concessionario della riscossione procede ad emettere gli atti per il recupero coattivo dei tributi solo dopo che l’accertamento diviene definitivo oppure, benché in fase di contenzioso, dopo che il giudice tributario non conceda la sospensiva al contribuente o addirittura il contribuente non la richieda. Si fa presente che quest’ultima è la fase più concreta della riscossione che, come tale, è spesso oggetto di strumentalizzazione politica. Concludo su questo punto, chiedendomi se l’obiettivo comune è quello di consolidare questi equilibri rapidamente oppure se si vuole additare l’attività di recupero dei tributi non pagati o pagati in misura insufficiente solo per cavalcare l’onda d’urto provocata dall’attività impopolare per antonomasia, ovvero l’accertamento.
C’è inoltre da evidenziare, in netta contrapposizione a quanto continuamente e testardamente affermato dalle parti avverse all’amministrazione allora in carica, che la corte dei conti non invade campi di pertinenza di altri organi, non emettendo sentenze di condanna ai danni del comune, ma rileva solamente che la norma contenuta nella 448/2001 utilizzata per l’estensione del contratto già in essere con il concessionario, avesse un tempo di applicazione limitato per ristorare e compensare i mancati introiti assicurati agli enti locali prima dell’entrata in vigore della finanziaria 388/2000 (tasse sulle insegne inferiori ai 5 metri quadri) dell’anno immediatamente precedente. Nella sostanza, la delibera di affidamento al concessionario, benché fosse stata impugnata dai terzi interessati, benché fossero stati impugnati gli atti di accertamento, non ha prodotto che effetti positivi per le casse dell’ente; ricordo che all’epoca, le irresponsabili opposizioni consiliari, spingevano con argomenti sempre vaghi ed errati, a non pagare gli accertamenti né tantomeno a concordare mediante gli strumenti deflattivi del contenzioso l’importo dovuto (cagionando danni ai contribuenti che hanno o stanno pagando l’intero importo ed al comune che incassa con ritardo).
Altra questione riguarda il Risultato di amministrazione, il fondo di svalutazione crediti e la gestione dei residui attivi e passivi.
In effetti l’avanzo di amministrazione risulta molto condizionato da poste finanziarie vetuste (dunque stratificate nei decenni e non nel 2012), dunque poste finanziarie di dubbia esigibilità. L’ente ha comunque prudenzialmente provveduto a vincolarlo, cioè a non spenderlo, non solo ha provveduto per l’anno oggetto della deliberazione, ma anche per gli anni 2010 e 2011. Anche questa è una triste condizione in cui riversano la stragrande maggioranza degli enti locali che negli anni non hanno attuato politiche serie di riscossione, procrastinando a scopi meramente elettorali l’incasso delle suddette poste.
Trattandosi inoltre di residui ante 2008, per lo più, risulta onerosa e complessa l’attività sostanziale di ricognizione dei medesimi, che comunque l’ente stava procedendo (e mi auguro continui a farlo) ad effettuare.
Altra questione riguarda flussi di cassa
Si tratta della differenza di velocità tra riscossioni e pagamenti. In sostanza la velocità di riscossione delle entrate è molto più lenta della capacità di pagamento. Inoltre al 31/12/2012 risultano crediti liquidi ed esigibili vantati da terzi per € 7.002.786,48 per i quali l’ente ha tempestivamente comunicato spazi finanziari per € 4.376.810,02 ai sensi della legge 64/2013.
L’indice di liquidità dell’ente, in periodi in cui l’obiettivo è il risanamento della crisi di insolvenza, tende a peggiorare, evidentemente perché l’amministrazione ha interesse a chiudere situazioni pregresse per evitare ulteriori aggravi di spesa, ricorrendo poi all’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata.
Ricordo a chi amministra, che un grave problema di flussi di cassa, è stato inutilmente cagionato non avendo ascoltato chi, come Un’Altra Angri, suggeriva di adottare il sistema TARI semplificato, procrastinando l’incasso del 33% del ruolo TARI e creando ulteriore soffocamento alle finanze dell’ente.
Utilizzo di entrate a destinazione vincolata.
Le difficoltà di cassa, pertanto, sono il principale indicatore di situazioni finanziarie deteriorate fossilizzatesi nei decenni di inefficiente gestione delle entrate. Le dinamiche che hanno portato a situazioni del genere sono dunque fenomeni andati di pari passo con una cattiva gestione delle entrate di cui all’articolo 195 del Testo unico.
L’ Ente ha utilizzato le risorse vincolate al fine di finanziare, per cassa, le spese correnti che trovavano copertura soltanto contabile nel bilancio di competenza e nel conto dei residui.
Le entrate vincolate giacenti in cassa sono il “polmone” finanziario oltre che la scelta più intelligente possibile, (infatti sono risorse sfruttabili seppure forzatamente, a costo zero, a differenza di quanto erroneamente affermato in Consiglio Comunale dall’amministrazione in carica che li confonde probabilmente con le anticipazioni di tesoreria che hanno evidentemente un costo in termini di interessi passivi) che ha permesso di sopperire alla mancata riscossione soprattutto delle entrate erroneamente conservate come residui; comunque l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata è avvenuto nel rispetto della normativa vigente così come evidenziato dalla Corte dei conti stessa.
La situazione è certamente delicata, l’obiettivo costante e continuo dell’amministrazione è stato proprio quello di porre una fine alle gestioni finanziarie molli e accondiscendenti, che hanno dunque stratificato negli anni, per lo più ante 2006, residui attivi mai esatti. Da qui, la necessità di recuperare il pregresso mediante un massiccio recupero di base imponibile e conseguente attività di accertamenti tributari.
E’ da dire che, sebbene l’amministrazione avesse pensato ad una definizione agevolata dei tributi da accertamento, la cosa non è stata possibile, non essendo vigente una normativa che lo prevedesse, per cui non è stato possibile evitare gli aggravi sanzionatori dovuti ex lege e non per volontà dell’amministrazione locale, come demagogicamente si cerca di far intendere.
Debiti fuori bilancio
Ultima questione di rilievo, soprattutto politico, che ritengo giusto rimarcare in quanto troppo speso le parti politiche che si avvicendano utilizzano come alibi la mancanza di cassa legata al pagamento di debiti pregressi, tralasciando di sottolineare che il riconoscimento dei medesimi è atto dovuto ai sensi del 194 del TUEL pena il lievitare degli stessi per interessi, spese legali e mancato effetto delle transazioni.
La Corte dei conti richiede elenco dei debiti approvati nel corso dell’esercizio 2012 nonché delle forme di finanziamento dei medesimi riconosciuti in C.C..
L’importo di € 1.247.692,16 è costituito da € 330.827,36 di sentenze esecutive, € 813.096,65 di disavanzi dell’azienda speciale (dovuti ai mancati adeguamenti di canone per la gestione degli anni precedenti) ed € 103.768,15 di acquisizioni di beni e servizi il cui normale iter contabile non è stato rispettato, in precedenti esercizi contabili.
Il Collegio, a tal proposito comunica alla Corte dei Conti che, il riconoscimento di tali ingenti debiti penalizzanti la situazione finanziaria del Comune, ha costretto al ricorso ai fondi a destinazione vincolata.
Tale scelta, ovvero quella per i fondi a destinazione vincolata, ripeto, resta comunque la più intelligente, dato che non ha costi per oneri finanziari che invece sarebbero inevitabili in caso di ricorso ad altre fonti di finanziamento quali le anticipazioni di tesoreria, tesi tra l’altro esposta nell’ultimo consiglio comunale da qualche esponente della maggioranza in modo del tutto vago e come tale inesatto.
Per concludere, scusandomi per la inevitabile lunghezza e forse pesantezza dello scritto, sarebbe utile capire piuttosto, quali sono le idee dell’attuale amministrazione, dove si vuole approdare dato che al momento non c’è una azione amministrativa che lo faccia comprendere e dalla quale tutte le parti sociali possano attingerne positività.
Oltre alle tante proposte che abbiamo già fatto con l’Associazione Un’Altra Angri, sarebbe ancora importante comprendere, ad esempio, in tema di fiscalità locale e in tema di mediazione dei tributi locali, date le tantissime modifiche normative e le imminenti scadenze per i già tartassati contribuenti, quali sono le idee e i programmi, a che punto siamo in tema di conformazione alle novità legislative in materia di armonizzazione della contabilità pubblica, qualora si ci fosse resi conto della portata delle nuove norme, ovvero della contabilità a competenza potenziata e dei benefici che essa può arrecare alla collettività intera:
- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.
Io temo, anzi purtroppo ne ho quasi la certezza visto l’andazzo, che non si affrontino con la dovuta sagacia queste problematiche e che la città subirà costi pesanti che non sono necessariamente e solo di natura finanziaria, ma anche e soprattutto di natura sociale.
Alfonso Scoppa/Un’Altra Angri