Il Giudice di Pace condanna, oltre alla Gori, anche il Comune di Angri al pagamento delle spese processuali di un cittadino che aveva citato entrambi dopo non aver pagato le bollette dell’acqua nell’anno 2009. E diventa subito un caso, perché per la prima volta una sentenza chiama in causa anche un Comune al pagamento delle spese processuali nella querelle infinita sul pagamento dei consumi idrici.
La sentenza, depositata in cancelleria all’Ufficio sentenze lo scorso 7 febbraio dopo il pronunciamento dello scorso 17 dicembre e giunta nelle mani del cittadino ricorrente A. D’A. soltanto qualche giorno fa, è stata emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, l’avvocato Vincenzo I
annucci, ed è relativa alla causa numero 4326 del 2010, avente ad oggetto “Azione di accertamento e condanna”.
Il ricorrente ha chiamato in causa tramite il suo legale di fiducia la Gori ed il Comune di Angri, dove l’uomo vive. Nell’atto di citazione, A. D’A. aveva invitato entrambi a comparire davanti al Giudice di Pace adducendo “la carenza di legittimazione attiva” nel richiedere le somme relative alle fatture 2009 del pagamento idrico dell’acqua, motivandola “nella mancanza di un qualsiasi contratto tra le parti, e/o tra l’attore (la Gori) ed il Comune di Angri eventualmente ceduto alla Gori Spa”.
Alla luce di tale tesi, l’atto dichiarava “non dovute le somme richieste in carenza di potere e di titolo”, chiedendo la condanna al pagamento dei danni ed alle competenze di giudizio. La Gori aveva impugnato l’atto di citazione, contestando “parola per parola tutto quanto esposto” ritenendolo “destituito di ogni fondamento” e chiedendone “il rigetto con condanna alle competenze di giudizio”.
Nello specifico, la Gori sottolinea “di non aver acquistato il contratto di somministrazione idrica tra il Comune e l’utente, subentrata ex lege nella gestione del Sistema Idrico Integrato per cui si è concluso un rapporto di somministrazione con l’attore, giusta sentenza della Suprema Corte n. 10249/1998 relativa all’Enel, secondo la quale per i contratti stipulati non è richiesta la forma scritta”.
Su questo punto, “Tra il Comune di Angri e la Gori Spa è stata stipulata una convenzione nel giugno 2004 nella quale si pattuisce il trasferimento di tutto quanto inerente la gestione del servizio idrico integrato, ma niente è stato concordato circa la cessione dei contratti con gli utenti privati”. “Pertanto –così si è espresso il Giudice di Pace- poiché la Gori Spa agisce in assenza di contratto questo Giudicante, in parziale accoglimento della domanda, deve dichiarare non dovute, perché sine titulo, le somme richieste così come riportate dalle fatture quale corrispettivo del servizio idrico”.
“Le spese di giudizio seguono la soccombenza –prosegue la sentenza- e vanno liquidate come da dispositivo”. In sostanza, il Giudice di Pace Iannucci “accoglie parzialmente la domanda e per l’effetto dichiara non dovute le somme richieste”.
Inoltre, “condanna i convenuti (Gori e Comune di Angri) al pagamento della metà delle competenze di giudizio a favore dell’attore sig. A. D’A. che liquida sempre per la metà in complessive duecentocinquanta Euro, di cui cinquanta Euro per spese, centodieci Euro per diritti e novanta Euro per onorario”.
La sentenza potrebbe aprire un nuovo filone nella telenovela infinita tra gli utenti, la Gori ed i Comuni in cui gli utenti sono residenti, in quanto ha riconosciuto in quest’occasione il pagamento equamente suddiviso a metà delle spese tra il Comune e la società a lui subentrata per la gestione del servizio idrico. Francesco Rossi
