E’ intento dell’amministrazione comunale trovare giusti equilibri di convivenza tra cittadini residenti ed attività imprenditoriali, nel pieno rispetto delle norme, provvedendo al contenimento degli inconvenienti e degli abusi.
Il sindaco Cosimo Ferraioli ha firmato, pertanto, l’ordinanza con la quale si regolano le misure a tutela della sicurezza, fruibilità urbana e salute pubblica con relativa disciplina degli orari e delle modalità di diffusione sonora e musicale, sulla vendita di bevande e norme a tutela dei cittadini.
I titolari dei pubblici esercizi che intendono svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi radiotelevisivi, o comunque impianti di diffusione sonora, devono, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione dell’ordinanza, propedeuticamente all’avvio dell’intrattenimento musicale e dell’utilizzo dei relativi impianti, trasmettere allo “Sportello Unico delle Attività Produttive” di questo Comune idonea valutazione di impatto acustico e di vibrazioni irradiate, redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato, e/o se necessario, attuare interventi di adeguamento dell’insonorizzazione del locale e l’apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da tecnici competenti in acustica.
La diffusione della musica all’interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta , è consentita fino alle ore 24:00, nei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica che di seguito si riportano:
-tab B – valori limiti di emissione – Leq in Dba-
Classi di destinazione d’uso del territorio comunale come individuate dagli elaborati allegati al “ Piano di Zonizzazione Acustica ” |
Tempi di riferimento |
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Diurno
(06.00-22.00) |
Notturno
(22.00-06.00) |
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I aree particolarmente protette | 45 | 35 |
II aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
III aree di tipo misto | 55 | 45 |
IV aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
V aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
VI aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |
DOPO LE ORE 24.00, I VALORI LIMITI DI RUMORE NEI PUBBLICI ESERCIZI, EMESSI DA UNA SORGENTE SONORA, MISURATI IN PROSSIMITÀ DELLA SORGENTE STESSA, NON POTRANNO SUPERARE I 35 dBA.
Attività all’aperto:
L’effettuazione di concertini musicali, piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni a carattere temporaneo, negli spazi all’aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati, è consentita per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia dalle 20:00 alle 24:00, con obbligo di ridurre congruamente il volume almeno un’ora prima di detto ultimo orario , nei giorni feriali e festivi, previa specifica autorizzazione rilasciata dallo “ Sportello Unico delle Attivita’ Produttive”, sentito il parere e le prescrizioni che il Comando di Polizia Locale ritenga imporre nel pubblico interesse e per non più di due volte al mese.
Eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz’ora precedente l’inizio dell’attività, nel rispetto dei limiti massimi di rumorosità in dB stabiliti per l’area III ( diurno 60 dB, notturno 50 dB).
Le attività di diffusione sonora e musicale svolta all’esterno dell’attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l’installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l’obbligo per i titolarsi di dotarsi, propedeuticamente all’avvio dell’attività, della relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 e potranno esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei valori limite di emissione – Tabella B – Leq in dBCA) del DPCM 14-11-1997 relativo alla specifica classe di destinazione acustica d’uso del territorio – zonizzazione acustica e dei valori limite di immissione Tabella C- DPCM 14-11-1997.
E’ VIETATO ASSOLUTAMENTE EFFETTUARE DIFFUSIONE SONORA MUSICALE ALL’APERTO OLTRE L’ ORARIO INDICATO.