“No” alle tariffe idriche che contemplino il criterio delle “fasce progressive o a blocchi crescenti”, se tra le parti non esiste alcun contratto firmato e sottoscritto. È quanto stabilito con due sentenze dai giudici di pace del Tribunale di Nocera Inferiore, Maria Tudino e Katia Gamberini, a seguito di altrettanti ricorsi presentati da due utenti assistiti dall’avvocato Eliodoro Alfano.
Sentenze che potrebbero aprire un filone rappresentando un precedente in materia di tariffe per il servizio idrico. In particolare a pesare a favore dei ricorrenti è stata l’assenza da parte degli stessi della sottoscrizione del contratto di fornitura idrica e delle relative clausole con il soggetto erogatore subentrato al comune di Angri nel maggio del 2004.
In sostanza, si evidenzia nelle motivazioni, “non è stato depositato alcun contratto di somministrazione e di conseguenza non esiste clausola che imponga l’obbligo per l’utente di pagare una somma diversa con l’applicazione di una quota variabile di tariffa alla quantità di acqua accertata, il cosiddetto sistema a blocchi crescenti”.
Poi, ribadendo il concetto che “non essendo stato prodotto alcun contratto né con il vecchio gestore, né con la Gori spa, e non potendosi ipotizzare il meccanismo della integrazione del contratto ex articolo1339 del codice civile, lo scrivente ritiene che il prezzo del servizio di erogazione dell’acqua da applicare per il consumo sia quello relativo alla prima fascia di cui alle bollette, senza applicare la quota variabile cosiddetta a blocchi crescenti perché manca agli atti l’accettazione del regolamento idrico da parte dell’utente che ha stipulato il contratto”.
Pertanto, sulla scorta delle motivazioni dei giudici di pace le fatture impugnate sono state ritenute prive di legittimità, mentre la Gori è stata condannata in entrambi i casi al pagamento delle spese di giudizio. Ovviamente il soggetto gestore potrà ricorrere in appello. Resta però il precedente di legge che farà sicuramente discutere. Pippo Della Corte