Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri 18/06/2014, sono state deliberate le aliquote TASI anno 2014 nonché il regolamento inerente allo stesso tributo. Le scelte dell’amministrazione in materia sono state chiare e precise: a) Aliquota unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 2,5 per mille; b) Aliquota unità immobiliari diverse dall’abitazione principale: 1 per mille; c) Dichiarazione TA.SI. entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione; d) Esentate le aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili a che per loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo imposto dalle norme e standard del piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all’interno delle zone C di espansine e delle zone D produttive;
Aree comunque identificate come edificabili, ma che per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l’applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all’interno delle zone B di completamento; Tutte quelle aree inserite come edificabili (Zone F) che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento pubblico; Tutte le aree comunque identificate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di in edificabilità previste dal R.D. 25/07/1904, n 523.
Le fattispecie esonerate di cui alla lettera d), hanno ovviamente generato un gap negativo nel gettito che proveniva dall’IMU, quantificabile in non poche centinaia di migliaia di euro (si consideri che un terreno di 500 mq rientrante in una delle fattispecie di cui sopra generava una base imponibile pari ad € 90.000,00), per tanti anni dovuta e pagata in maniera ingiusta dai contribuenti possessori di terreni rientranti in zone edificabili secondo il piano urbanistico, ma che poi risultano di fatto inedificabili ovvero agricolo, in virtù delle particolari situazioni giuridiche sopra elencate.
Ci fregiamo, anche grazie alla collaborazione di tecnici locali esperti in materia, di avere risolto questo annoso problema. La scelta di non applicare detrazioni di imposta è giustificata dal fatto che, in questo modo, si evitano operazioni cervellotiche e formule astruse che generano confusione a fronte di risparmi irrisori, che comunque si sarebbero dovute finanziarie con aumenti ulteriori delle aliquote. Abbiamo previsto nell’altra componente IUC, ovvero nella TA.RI. interessanti esenzioni e riduzioni, nonché diminuzioni di tariffe per determinate utenze. Approfondiremo la questione a seguito dell’approvazione della delibera TA.RI. Il resto è solo polemica politica. Alfonso Scoppa